Corte federale d’appello – eccezione di mancanza di indipendenza – inammissibilità - giudice sportivo ad tempus - temporaneità quale caratteristica naturale del giudice sportivo

È inammissibile l’eccezione di carenza d’indipendenza della Corte federale d’appello, dedotta in quanto ai sensi delle sentenze nn. 49 del 1968 e 25 del 1976 della Corte costituzionale, la sola prospettiva del reincarico dei componenti dell’organo giudicante basterebbe ad escludere l’indipendenza dello stesso. Tale eccezione, se accolta, condurrebbe a un non superabile cortocircuito logico. Invero, si chiede a un organo giudicante (la Corte federale), che si ritiene non più in possesso di legittimazione ad operare, di emettere un provvedimento (inevitabilmente nullo, se non addirittura inesistente) volto ad annullare/riformare altro provvedimento (la decisione di primo grado), ritenuto a sua volta affetto da nullità (ovvero inesistente) perché emesso da un organo giudicante, parimenti privo - si sostiene - di legittimazione a jus dicere. Ciò, da un lato, produrrebbe evidentemente, la paralisi del sistema giustiziale, dall’altro, priverebbe gli interessati di qualsiasi mezzo di impugnazione; un ordinamento di giustizia non può essere costruito (e nemmeno pensato) perché sia predisposto al suo non funzionamento. Inoltre in tal mdo si effettua un esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale di scegliere le più convenienti strategie di difesa, quasi ai limiti dell’abuso del processo (Cass. civ., Sezioneprima, sent. 10634 del 2010). Inoltre tale censura, fa discendere l’invalidità della decisione reclamata dalla circostanza che essa è stata adottata da un giudice (sportivo) ad tempus. Tale impostazione minerebbe alla base, non solo la giustizia sportiva della FIGC, ma quella dell’intero sistema di giustizia dell’ordinamento sportivo. Difatti ai sensi dell’art. 26, comma 3, del CGS, approvato dal Consiglio nazionale del CONI il 9 novembre 2015 e con decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015, “i componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.” La temporaneità dell’incarico giustiziale è, pertanto, una caratteristica connaturata – e invero mai finora discussa – del giudice sportivo; essa comunque è sancita formalmente dalle disposizioni sopra dette. Quanto poi alla deduzione secondo cui la decisione è stata pronunciata in pendenza dei termini per il reincarico, essa è del tutto irrilevante se solo si considera - come accennato - che risponde ad elementari principi di buona amministrazione evitare il blocco della relativa attività a scadenza intervenuta. E’ metodologicamente improprio trasporre tout-court all’interno dell’ordinamento sportivo principi propri dell’ordinamento generale (fermo restando che il primo non può certo entrare in contrasto col secondo); ne consegue che “eventuali collegamenti con l’ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell’autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice” (cfr. Corte cost. sent. 160 del 2019). È noto che i componenti dei collegi giudicanti facenti capo alla FIGC, pur essendo nominati dai competenti organi della medesima federazione, non appartengono alla stessa, ma sono giuristi di diversa provenienza e con diversificate esperienze professionali. Essi non hanno alcuna prospettiva di “carriera”, non ricevono compenso economico (cfr. statuto federale art. 34 commi 17 e 18), né possono aspirare – per il solo fatto di aver svolto un ruolo giudicante – ad un successivo inquadramento professionale in ambito federale. Agli stessi poi è fatto “divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società affiliate o comunque di avere rapporti con tesserati che possano apparire in conflitto di interessi con la loro funzione; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico”. I predetti inoltre non devono essere in rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Non vi è pertanto ragione alcuna di dubitare – aprioristicamente – della loro indipendenza e terzietà. Tutto ciò a tacere del fatto che l’adesione dei singoli e delle società alla predetta Federazione (adesione che – ovviamente – avviene su base volontaria e in conseguenza di una libera decisione), comporta l’accettazione delle norme e delle prassi che ne disciplinano e ne scandiscono la vita e, tra queste, le regole sulla istituzione e il funzionamento dei relativi organi di giustizia. Invero anche su questo piano rileva la differenza tra una giustizia eteronoma, quale è quella penale o quella amministrativa, e una giustizia consensuale, quale, senza dubbio, è quella sportiva (atteso che gli appartenenti al settore - come appena anticipato - spontaneamente accettano di sottoporsi alle sue regole: cfr. CFA, decisione n. 92/2020-2021). Sul tema dell’indipendenza del giudice sportivo vale la pena di richiamare quanto efficacemente ritenuto dal Collegio di garanzia dello sport con il parere n. 6/2016 secondo cui, il tema dell’autonomia ed indipendenza degli organi di giustizia, come arricchiti dal paradigma della imparzialità (art. 2, comma 3, Codice Giustizia Sportiva CONI), percorre tutto l’ordito normativo e si ricava dalla preoccupazione di un “legislatore” che non perde occasione di farvi menzione, per un verso, specificando le coordinate che devono ispirare l’azione degli organi di giustizia (art. 3, comma 3 CGS), per l’altro, delineando un articolato sistema di incompatibilità che riguarda giudici e Procura, volto, appunto, ad evitare confusioni di ruoli e pericolosi conflitti di interessi (cfr., art. 3, comma 5; art. 5, comma 1; art. 17, comma 4; art. 26, comma 5; art. 55, comma 2, CGS CONI); per altro, l’imposizione di un duty of disclosure dalla portata piuttosto ampia null’altro esprime che la presa d’atto della possibile esistenza di rapporti che “compromettano l’indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione”, siano essi di lavoro o di parentela/affinità (art. 3, comma 3 CGS CONI). Il ricco spettro di incompatibilità si erge, in altri termini, a baluardo dell’indipendenza e imparzialità dei giudici sportivi e mira ad escludere ogni suggestione derivante dal fatto che il giudice – proprio in ragione della propria competenza e professionalità – possa conservare il fondamentale requisito di soggetto super partes ed equidistante dagli interessi contrapposti (cfr. Corte cost. 240/2003). Secondo il Collegio di garanzia non può trascurarsi che l’esigenza di salvaguardare il corretto operare degli organi di giustizia è assicurata, oltre che dalla verifica del possesso nei “potenziali giudici” di requisiti soggettivi di professionalità e competenza (cfr., per le Federazioni, art. 16, comma 1 CGS, ovvero l’art. 26, comma 2 CGS CONI), dal rispetto di una articolata procedura di selezione in cui regole di trasparenza e di pubblicità si combinano fra loro. Ne esce delineato un modello di governance del settore in cui principi di responsabilità e regole di reclutamento intendono evitare un effetto di “cattura” dei giudici da parte dei “controllati”, attraverso pressioni di potere o altri condizionamenti. L’indipendenza deve, in questo senso, intendersi sia come un valore che come uno status che vuole assicurare l’esercizio di una funzione aliena da qualsivoglia influenza, diretta o indiretta, sì da approdare ad un’azione obiettiva ed imparziale. Si può dunque concludere – sempre secondo il Collegio di garanzia dello sport - che, riferita alla giustizia sportiva, l’autonomia – non diversamente da quanto accade per l’ordinamento statale – assume il significato di potestà di autodeterminazione relativamente all’esercizio di quell’attività necessaria per dare attuazione al dettato normativo, legandosi allora inscindibilmente alla presenza di un organo, la Commissione di Garanzia, preposto a tutelare “ l’autonomia e l’indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura Federale” (art. 5, comma 1, CGS). In tale quadro, la previsione di un organo come la Commissione di Garanzia giunge a completare un sistema il quale, nell’assicurare il corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, intende creare le condizioni per assicurare l’effettiva indipendenza ed imparzialità degli organi giudicanti. In questo senso, la Commissione si presenta come organo dotato di attribuzioni che sono preordinate all’inveramento del disegno tracciato nel Titolo I, Capo II, del Codice Giustizia Sportiva CONI, attraverso la tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici sportivi.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 103/CFA/2020-2021/A

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 99 CGS; art. 26, comma 3, CGS CONI

Articoli

1. La Corte federale di appello si articola in quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Ogni sezione è presieduta da un Presidente ed è composta da almeno sette componenti compresi Presidente e Vicepresidente. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite.
2. Le Sezioni unite trattano gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica di cui al Capo IV del presente Titolo.
3. Il Consiglio federale ogni anno individua le materie di competenza prevalente delle singole sezioni.
4. Le sezioni con funzioni giudicanti giudicano con la partecipazione di tre componenti compreso il Presidente. Alle riunioni della Sezione con funzioni consultive partecipano cinque componenti, compreso il Presidente.
5. Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Alle Sezioni unite, oltre al Presidente della Corte, partecipano i Presidenti delle sezioni giudicanti ed un componente della sezione competente per materia relativamente alla controversia, individuato dal Presidente della Corte. In caso di impedimento del Presidente di sezione partecipa il Vicepresidente. In caso di impedimento del Presidente della Corte, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dai Presidenti delle sezioni successive.
6. Ciascun Presidente di sezione definisce preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l’indicazione dei componenti relatori e l’ordine del giorno. Ciascun Presidente di sezione dispone altresì i casi in cui alla riunione del collegio debbano partecipare in soprannumero due componenti aggiunti con competenze specifiche in materia societaria ed economico-gestionale.
7. La Corte federale di appello si riunisce nella sede federale. Per particolari esigenze, il Presidente può indicare una sede diversa.

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