Corte federale d’appello - Tribunale federale a livello nazionale – giudice di ultima istanza – art. 83, comma 2, CGS

Ai sensi dell’art. 83, comma 2, CGS “Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine: a) alle   controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94-ter delle NOIF”. Nello stesso senso dispone, con identica formulazione, l’art. 90, comma 2 CGS. Pertanto è inammissibile il reclamo allorchè la controversia riguarda l’applicazione di un accordo economico di cui all’art. 94-ter delle NOIF e quindi rientra nel campo di applicazione delle suddette norme in cui si dispone in modo inequivocabile che il TFN è giudice di ultima istanza e quindi le sue decisioni non sono suscettibili di impugnazione dinanzi a questa Corte federale d’appello.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 102/CFA/2020-2021/A

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 83, comma 2, CGS; art. 90, comma 2, CGS

Articoli

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:*
a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;
b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;
c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26;
e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;
f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.
2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all’art. 94 ter delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF.
d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all’art. 94 septies delle NOIF.*
3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.

 

*Comma 1 così modificato dal C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021; si riporta il testo previgente: “a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché alle altre materie contemplate dalle norme federali.”
*Lettera d) aggiunta al comma 2 dal C.U. FIGC n. 51/A del 12.10.2022

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine:
a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26;
b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all’art. 99 delle NOIF;
c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.
2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine:
a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF;
b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all’art. 94 quater delle NOIF;
c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF;
d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF.
e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all’art. 94 septies delle NOIF.*
3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.
4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

 

*Lettera e) aggiunta al comma 2 dal C.U. 51/A del 12.10.2022.

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