Settore tecnico – Regolamento settore tecnico – divieto di proselitismo – d.l.vo n. 36/2021 – entrata in vigore – è ancora configurabile
Anche a seguito dell’entrata in vigore del d.l.vo n. 36 del 28.2.2021 è configurabile un atto di illecito proselitismo. L’art. 40, comma 3, del RST si riferisce non solo al “trasferimento” ma anche al “collocamento” delle calciatrici e quindi vieta il proselitismo a prescindere dall’esistenza di un vincolo sportivo. Sia la lettera che la ratio dell’art. 40, comma 3, del RST depongono per la suddetta interpretazione. Sul piano letterale la norma aggiunge al trasferimento anche il collocamento e l’unico significato che può avere tale espressione (“trasferimento e collocamento”) è quello di vietare il proselitismo non solo nel caso di passaggio da una squadra ad un’altra (trasferimento) ma anche nel caso di semplice destinazione di una calciatrice in assenza di vincolo sportivo (collocamento). Sul piano razionale il principio a cui si ispira il divieto di proselitismo è di evitare che i tecnici abbiano un ruolo attivo sul mercato degli atleti inteso in senso ampio e quindi comprensivo anche del mero collocamento e a prescindere dall’esistenza o meno di un vincolo con una squadra, come emerge dall’ultima frase della norma in cui si legge che “Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.”. Quindi, se il ruolo dell’allenatore è soltanto quello di operare all’interno della Società di appartenenza con una consulenza “esclusivamente” tecnica, vuol dire che ad esso è proibito agire in prima persona all’esterno della Società e per conto di essa per il reclutamento di nuove leve; il che significa che non avrebbe senso distinguere a seconda che le nuove leve siano o meno vincolate ad un’altra società.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 101/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3, Regolamento settore tecnico; d.l.vo n. 36/2021