Settore tecnico – Regolamento settore tecnico – divieto di proselitismo - attività di pressione – non occorre – comportamenti diretti ad influire sull’altrui volontà
Il cd. “proselitismo” si sostanzia in comportamenti che, anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza (CFA, SS.UU. n. 0083/CFA-2022-2023).
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 101/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Sclafani
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3, Regolamento settore tecnico