GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – RESPONSABILITÀ PRESUNTA – PRINCIPI GENERALI

La giustizia sportiva, a differenza di quella penale e amministrativa, opera in via generale e tipica sulla base della mera integrazione della fattispecie prevista come infrazione disciplinare e a prescindere dalla concreta configurabilità del dolo e/o della colpa. Siffatta connotazione in chiave oggettivistica viene usualmente giustificata proprio in considerazione, da un lato, del principio di autonomia e, dall’altro, delle necessità operative ed organizzative di semplificazione degli accertamenti e di celerità dei tempi, a tutela di un ordinato svolgimento e prosieguo dell’attività sportiva e della regolarità delle competizioni e dei campionati, senza rinuncia, al contempo, all’effettività del rispetto dei principi dell’ordinamento sportivo che ne verrebbero, altrimenti, pregiudicati (CFA, sez. I, n. 90/2019-2020).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 101/CFA/2022-2023/A

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

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