Processo sportivo in genere – principi generali – principio del ne bis in idem

Non c’è violazione del principio del ne bis in idem allorché non vi sia identità tra i soggetti destinatari dei provvedimenti né con riferimento ai rispettivi oggetti, elementi necessari per descrivere una identità di giudizio rilevante al fine del ne bis in idem (si veda, tra le altre, Cass., Sezioni un., 23 aprile 2019, n. 11161, che evidenzia che ai fini del principio in esame occorre che la nuova domanda sia proposta in termini identici sotto tutti i profili della struttura dell’azione, personae, causa petendi e petitum).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 101/CFA/2019-2020/B

Presidente: Sica

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Salva in pdf