Processo sportivo in genere – principi generali – situazione soggettiva degli incolpati – azione processuale - rapporti

Tra la situazione giuridica sostanziale degli incolpati e la loro azione (id est: comportamento) processuale sussiste un inscindibile nesso. La tesi contraria postula una sorta di astrattezza dell’azione – intesa quale diritto autonomo e sganciato dalla situazione giuridica sostanziale – che non trova cittadinanza né nel diritto processuale dell’ordinamento generale in quanto nello stesso, se è vero che l’azione è un diritto potestativo autonomo e non una semplice manifestazione del diritto sostanziale fatto valere in giudizio, essa è comunque collegata funzionalmente con il diritto sostanziale (Chiovenda) e quindi è indiscutibile la strumentalità del processo alla situazione giuridica soggettiva; non trova cittadinanza nell’ordinamento sportivo poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018). (Nella specie la Corte federale ha ritenuto intrinsecamente contraddittorio affermare – al fine della concessione dell’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) CGS - da un lato, il riconoscimento da parte degli incolpati della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento e, dall’altro, denegare formalmente la propria responsabilità in sede processuale).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 100/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. a) CGS

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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