Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – riconoscimento della responsabilità – mancanza – non è circostanza attenuante
Il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati esclude la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettera a). (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025).
Tale attenuante presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione stessa, e dunque che la detta attenuante non sia applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti al medesimo contestati. Tale principio comporta che, indipendentemente dalla natura dell’addebito, il mancato completo riconoscimento della responsabilità per i fatti oggetto di deferimento da parte degli incolpati esclude la possibilità di beneficiare delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, del C.G.S.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 100/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. a) CGS
Articoli
Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.