Corte federale d’appello – Collegio di garanzia dello sport – giudizio di rinvio – produzione documentale nuova – non è ammessa

Nel giudizio di rinvio i margini operativi del giudizio di rinvio sono molto stretti, trattandosi di un sistema “chiuso”, dove la produzione di nuovi documenti è consentita solo in tre distinte ipotesi: 1) fatti sopravvenuti; 2) la pronuncia di cassazione rende necessaria la produzione documentale; 3) causa di forza maggiore (Cassazione civile sez. I, 02/09/2021, n.23799). Pertanto non è ammessa nuova produzione documentale da parte del reclamante.

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 004/CFA/2025-2026/B

Presidente: Scordino

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 3, comma 2, CGS; art. 2, comma 6. Codice CONI; art. 394 CPC

Articoli

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

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