Corte federale d’appello – domande nuove – inammissibilità – art. 101, comma 3, CGS
Ai sensi dell’art. 101, comma 3, CGS, è inammissibile un motivo proposto per la prima volta in appello (CFA, Sez. I, n. 24/2021-2022).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 003/CFA/2025-2026/F
Presidente: Torsello
Relatore: Maffeis
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3 CGS
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Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.