Sanzioni disciplinari - circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – genericità - esclusione
Se è vero che le circostanze attenuanti atipiche rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al giudice per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero non solo che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento del giudice, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0037/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS; art. 16 CGS
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Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.
Art. 16 - Valutazione delle circostanze
1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Nell’ipotesi di concorso di persone nell’infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l’intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.