Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza
Il valore probatorio sufficiente per accertare la verificazione di un illecito si attesta ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell’illecito, ferma restando la necessità che la valutazione circa la responsabilità del fatto addebitato sia conseguita sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla consistenza della violazione contestata e non riposi invece su mere ipotesi, congetture o verosimiglianza (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 11/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 19/2024-2025; CFA. SS.UU., n. 126/2023-2024).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0037/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Saltelli
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.