Processo sportivo in genere – principi generali – onere della prova – principio di vicinanza della prova – applicabilità - limiti
Il principio di vicinanza della prova non deroga alla regola di cui all'art. 2697 cod. civ. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti. In tal caso, il principio funge da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova. Il principio di vicinanza della prova nulla può quando i fatti costitutivi sono identificati in maniera inequivocabile e certamente non consente all’interprete di riscrivere la ripartizione operata dalla norma attributiva (da ultimo: Cass. civ., Sez. III, 22 aprile 2022, n. 12910). Il principio serve a determinare, e non a stravolgere, il riparto dell’onere della prova.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0036/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 2697 cod. civ.; art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.