Società sportiva – ammissione al campionato – LND - soccorso istruttorio - autorizzazione a svolgere la loro attività in impianti diversi da quelli del Comune in cui hanno sede - ammissibilità
Il C.U. n. 4/2024 del 4 luglio 2024 del Comitato regionale Marche LND – con cui sono state definite le linee guida per l’iscrizione ai Campionati – allorché stabilisce che “[l]e Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni previste per l’iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato stesso circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni di carattere economico entro il termine indicato dal Comitato stesso” - prevede una forma particolarmente incisiva di soccorso istruttorio, la cui portata va determinata alla luce della finalità della disposizione. L’art. 19, comma 4, delle N.O.I.F. consente che le società possono essere autorizzate a svolgere la loro attività in impianti diversi da quelli del Comune in cui hanno sede; i termini fissati dal C.U. per l’iscrizione ai campionati regionali e provinciali hanno carattere perentorio unicamente per la presentazione della domanda e il versamento delle somme dovute in misura non inferiore al 30% del debito; sono ordinatori per quanto riguarda la presentazione della documentazione a corredo; ne emerge un quadro di flessibilità rispetto alla necessaria disponibilità di un impianto sportivo in loco per l’accoglimento della domanda di iscrizione. Non sarebbe giustificato limitare la regolarizzazione alla sola posizione economica, espressamente menzionata dal C.U., e non considerare questa come l’emersione di una regola più ampia. Già appare singolare la scissione che si verrebbe a configurare tra informativa del Comitato regionale (concernente tutte le inadempienze riscontrate) e regolarizzabilità (che atterrebbe invece alla sola posizione economica). L’espressa previsione della regolarizzazione della posizione economica ha avuto presente l’id quod plerumque accidit, cosicché sarebbe irragionevole restringerne lo spettro applicativo a quello derivante dal mero dato testuale del C.U., indubbiamente non perspicuo, con la conseguente esclusione della possibilità di regolarizzare inadempienze obiettivamente non più gravi di quelle economiche.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0036/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: C.U. n. 4/2024 del 4 luglio 2024 del Comitato regionale Marche LND; art. 119, comma 4, NOIF