Elezioni e procedimento elettorale - norme procedurali delle assemblee della Lega nazionale dilettanti - sottoscrizione delle candidature – delega - requisiti
Ai fini della sottoscrizione delle candidature alle cariche di cui all’art. 8 delle norme procedurali per le assemblee della Lega nazionale dilettanti, nel testo approvato dal Consiglio federale il 15 luglio 2024 (Comunicato Ufficiale n. 73 della Lega nazionale dilettanti del 30 luglio 2024), va applicato l’art. 6 delle medesime norme con riguardo alla necessità che i sottoscrittori siano legali rappresentanti della società ovvero dispongano di una delega ad hoc. Il silenzio serbato in ordine al requisito della delega dall’art. 8 delle norme procedurali non esenta dall’obbligo di osservare quanto previsto dall’art. 6 (v. Corte di giustizia federale, III sezione, L.N.D. Comitato Interregionale (C. U. n. 126/CGF (2008/2009), con cui è stato stabilito che alcune candidature erano viziate in quanto nessuno dei firmatari aveva ricevuto specifica delega per sottoscrivere la candidatura, così come richiesto dalla normativa (art. 6, Regolamento elettorale Lega nazionale dilettanti), essendo gli stessi muniti di generica delega alla rappresentanza riportata sul foglio censimento della società. La decisione della Corte di giustizia federale ha riguardato una candidatura – quella alla carica di presidente di un Comitato regionale della F.I.G.C. – per la quale non è prevista dalle norme procedurali, al pari delle cariche di cui alla lettera l) dell’art. 8, alcuna ulteriore specificazione in ordine ai requisiti per l’effettuazione della designazione).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0035/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: artt. 6 e 8 delle norme procedurali per le assemblee della Lega nazionale dilettanti (Comunicato Ufficiale n. 73 della Lega nazionale dilettanti del 30 luglio 2024);