Reclamante – identificazione – epigrafe del reclamo – rilievo - fattispecie
Il reclamo, con la domanda ivi formulata dai reclamanti, deve intendersi soggettivamente riferito esclusivamente a coloro che in esso sono espressamente qualificati come tali nell’epigrafe del reclamo medesimo (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, in assenza di espressa indicazione nell’epigrafe, non rilevasse che tra i soggetti destinatari dell’atto impugnato comparisse il difensore che aveva sottoscritto il reclamo per conto dei reclamanti, né fosse sufficiente a integrare l’identificazione dei reclamanti una diversa indicazione contenuta nella procura alla lite e alla difesa in giudizio. Il mandato non può infatti assumere una funzione che è riservata esclusivamente all’atto introduttivo del giudizio, ai fini della individuazione delle parti).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0035/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 101 CGS;
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.