Processo sportivo in genere – frasi sconvenienti ed offensive – derogano ai principi della lealtà, correttezza e probità

L’art. 89 c.p.c. dispone espressamente che negli scritti presentati (e nei discorsi pronunciati) davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive, potendo il giudice, in ogni stato dell'istruzione, disporne la cancellazione. Tale disposizione richiama il comportamento preso in considerazione anche dal Codice deontologico forense, il cui art. 52 prevede espressamente che l’avvocato, nella redazione degli atti in giudizio e, comunque, nell’esercizio dell’attività professionale, deve evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (CFA, SS.UU., n. 124/2023-2024). Per quanto specificamente concerne l’ordinamento sportivo - poiché delle offese contenute negli scritti difensivi risponde sempre la parte anche quando provengano dal difensore (Cass. civ., Sez. III, n. 3274/2016; Cass. Civ. Sez. III, n. 11063/2002) - le espressioni offensive contenute negli atti di un processo sportivo collidono frontalmente con quanto previsto dall’art. 4 CGS, secondo cui “I soggetti di cui all'art. 2 … osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”. L’adesione all’ordinamento sportivo ed alle federazioni sportive nazionali comporta, oltre che l’accettazione delle sue norme, la condivisione di una serie di principi etici, che rendono ben più alta l’asticella della condotta del tesserato – e del suo difensore -  che non può limitarsi ad un generico comportamento conforme ai principi del buon padre di famiglia, ma impone un più alto livello di attenzione e rispetto nei confronti degli altri tesserati e del sistema cui intende partecipare (CFA, SS.UU., n. 118/2023-2024).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0034/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: 89 CPC; art. 52 Codice deontologico forense; art. 4 CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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