Giudizio e responsabilità disciplinare - collaborazione degli incolpati - art. 128 CGS - ammissione di responsabilità – collaborazione – requisiti congiunti - fattispecie

La giurisprudenza della Corte federale (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023) segue una impostazione restrittiva in tema di collaborazione degli incolpati, ritenendo che la norma di cui all’art. 28, per la sua stessa costruzione letterale, prevede che i requisiti di "ammissione di responsabilità" e di “collaborazione" debbano sussistere congiuntamente perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero ancora la sua determinazione in via equitativa. Ciò è stato di recente ribadito con la decisione CFA, Sez. I., n. 15/2022-2023 secondo cui, la 'collaborazione' dell'incolpato può essere riconosciuta solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità (Nel caso di specie la Corte ha valorizzato in senso estensivo ulteriori e diversi elementi, tra i quali la posizione della Procura la quale, non soltanto si è sempre espressa favorevolmente rispetto a diverse richieste di patteggiamento formulate dall’interessato e che comprendevano costantemente il ricorso a prescrizioni alternative, ma ha anche in giudizio mantenuto tale impostazione, domandando al Tribunale la conversione in prescrizioni alternative di metà della squalifica da irrogare al calciatore; inoltre l’incolpato aveva formulato due proposte di patteggiamento ex art. 126, comma 1, CGS, che, benché reputate congrue dalla Procura federale e dalla Procura nazionale dello Sport, non erano poi andate a buon fine per rilievi del Presidente federale ai sensi dell’art. 126, comma 4, ma comunque potevano essere assimilate ad una sostanziale ammissione di responsabilità che, unita all’atteggiamento collaborativo tenuto nel corso delle indagini sia penali che federali, consentiva l’applicazione dell’art. 128 CGS).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0034/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 128 CGS;

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1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.

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