Scommesse - divieto di scommesse – ratio – dolo specifico – non occorre – illecito di pericolo

Il radicale divieto di scommesse calcistiche di cui all’art. 24, comma 1, CGS è volto a prevenire ogni conflitto – anche soltanto potenziale – tra i valori etici e morali che fondano l’ordinamento sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, cioè di soggetti dai quali è ben esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. La violazione del divieto di scommesse non è censurabile solo in caso di dolo specifico (e cioè se il tesserato professionista ne ricava utilità per aver alterato il risultato di una gara o per aver approfittato della conoscenza di risultati alterati) perché, altrimenti la disposizione sarebbe inutiliter data, poiché nei casi richiamati verrebbe in rilievo la ben più grave fattispecie dell’illecito sportivo. L’interesse tutelato dalla norma è quello di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili all’attività di raccolta di scommesse nel calcio e non solo l’interesse alla regolarità delle partite. E’ pertanto irrilevante che quella commistione e quel coinvolgimento non abbiano in concreto prodotto un risultato illecito: è sufficiente che la condotta posta in essere abbia il connotato della idoneità in astratto a ledere l’interesse tutelato dalla norma. La disposizione contiene, quindi, una norma volutamente ampia che costituisce ed integra una fattispecie sanzionatrice di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, Giudice unico, 15 maggio 2012, Lodo Barletta calcio).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0034/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 24 CGS;

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

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