Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. responsabilità corale – non è ammissibile

In sede disciplinare non si può assecondare una ricostruzione accusatoria dei fatti in termini di responsabilità cd. “corale”, perché tale ipotesi viola il principio di tipicità e personalità dell’illecito sportivo e si pone in contrasto col principio di legalità cui l’ordinamento sportivo non è certo estraneo (Collegio di Garanzia CONI Sez. I, n. 23/2021 e Sez. II, n. 11/2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la rappresentazione di un contesto obiettivamente degradato – in cui ‘tutti scommettevano su tutto’– non vale da sola a fondare un giudizio di acclarata responsabilità disciplinare per violazione del divieto di scommesse calcistiche a carico di singoli calciatori pur pienamente partecipi di quel clima negativo, ove non si dimostri – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – che a ciascuno di  loro sono concretamente imputabili specifiche scommesse vietate).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0034/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 44 CGS;

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Salva in pdf