Elezioni e procedimento elettorale - assemblee della Lega nazionale dilettanti – norme procedurali delle candidature – designazioni – mancanza del timbro della società – è irregolarità sanabile

Ai sensi dell’art. 6 delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale”, modificate da ultimo con C.U. n. 42/A del 30 luglio 2024, la mancanza del timbro della società designante la candidatura non è associato espressamente alla sanzione dell’inammissibilità. L’elemento dirimente è costituito dalla immediata riconoscibilità delle società di riferimento, anche tramite l’indicazione scritta della loro denominazione, come si è verificato nel caso di specie. Secondo la giurisprudenza “il timbro è un requisito importante ma non essenziale in quanto per timbro si intende il riepilogo dei dati societari che in mancanza del dispositivo possono essere apposti a penna, ... la volontà viene sancita solo dalla firma del legale rappresentante (Cassazione, sez. I, 2.5.2006 n. 10138; in termini affini v. Cons. Stato, sez. V, n. 8420 del 2009, secondo cui la presenza del timbro non costituisce un requisito essenziale dell’atto, ma una mera irregolarità sanabile). E ciò in applicazione del principio di strumentalità delle forme - che, con alcune limitate eccezioni, vige anche nella materia elettorale - secondo cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non può comportare l’annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0033/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 6 Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale (C.U. n. 42/A del 30 luglio 2024);

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