Calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare – calciatore squalificato – sanzioni a carico della società - archivio elettronico delle squalifiche – inesistenza –- non è un’esimente

L’attivazione di un sistema automatico di registrazione delle squalifiche faciliterebbe e renderebbe più sicuro e immediato per la società sportiva il riscontro della condizione ostativa alla partecipazione del proprio calciatore alla gara e, in epoca dominata dall’uso diffuso di tecnologie, l’impiego di archivi cartacei o il ricorso alla memoria storica degli operatori possono generare con maggiore facilità l’emergere di errori nella verifica dei dati. Per prevenire l’insorgere di consimili criticità è auspicabile che un archivio elettronico con la raccolta sistematica delle squalifiche sia implementato dalla Federazione e reso accessibile agli utenti. Tuttavia la mancanza di una banca dati accessibile non genera una situazione di assoluta inesigibilità della condotta che possa valere ad esentare o ad attenuare la colpevolezza della società. Non può ritenersi esimente della responsabilità e concretizzante ex se la buona fede il sol fatto che faccia difetto un sistema di rilevazione automatica delle irregolarità relative alle posizioni dei calciatori che non hanno scontato la squalifica. L’operatività degli obblighi generali di correttezza e di osservanza delle norme federali di cui agli artt. 4 e 8 C.G.S. racchiude anche il rispetto delle regole ordinarie di diligenza, la cui violazione è sicuramente integrata da condotte colpose per negligenza o disattenzione, che giustificano le conseguenti misure sanzionatorie. Le società sono tenute a verificare la regolarità della condizione dei calciatori che prendono parte alla gara e ad escludere dalla competizione i calciatori squalificati. La trasgressione a tali obblighi di verifica è soggetta alle sanzioni previste dall’ordinamento federale anche se ascrivibile a colpa (nel caso di specie ha rilevato la Corte che il calciatore squalificato militava già nelle fila della società reclamante all’epoca dell’infrazione che ha determinato la squalifica e ciò rappresenta ragione sufficiente ad escludere l’ignoranza inevitabile della circostanza all’interno dell’organizzazione societaria. Il dovere di conoscenza delle norme federali che disciplinano l’attività sportiva va valutato con particolare rigore, tanto da far assumere rilevanza anche alla colpa lieve nell’inesatta o incompleta assunzione di informazioni sulle regole che presidiano l’esercizio delle funzioni professionali in ambito sportivo anche dilettantistico. È sufficiente una minima diligenza per accertare la sussistenza dei requisiti che l’ordinamento federale richiede per la partecipazione degli atleti alle singole gare, anche per rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0031/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: artt. 4 CGS; art. 8 CGS

Articoli

  1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
  2. a) ammonizione;
  3. b) ammenda;
  4. c) ammenda con diffida;
  5. d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
  6. e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
  7. f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
  8. g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
  9. h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
  10. i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
  11. l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
  12. m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
  13. n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
  14. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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