Processo sportivo in genere – principi generali - principio del ne bis in idem – fattispecie

Qualora la responsabilità oggettiva della società sportiva, ai sensi dell’art. 6 CGS, sia già stata affermata e quest’ultima sia già stata sanzionata dalla Corte sportiva d’appello in relazione ai medesimi fatti e anche con riguardo alla specifica condotta di un tesserato, per la quale vi sia stato, poi, un supplemento di indagine, nel caso in cui quest’ultimo sia poi autonomamente assoggettato a sanzione, non può irrogarsi un’ulteriore sanzione alla società sportiva, ostandovi il principio del ne bis in idem. Tale principio, difatti, rappresenta una articolazione specifica del diritto di difesa e dei principi del giusto processo che - a norma dell’art. 44, comma 1, CGS - valgono anche per il processo sportivo (CFA, Sez. I, n. 134/2023-2024).          

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0030/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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