Arbitri e ufficiali di gara - condotta gravemente irriguardosa - fattispecie
Il comportamento del calciatore che, dopo la fine della gara, abbia impedito al direttore di gara di fotografare la targa dell’autoveicolo con il quale un soggetto terzo abbia tentato di investire detto direttore di gara va qualificato come “gravemente irriguardoso” ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), CGS. Tale comportamento, lungi dall’essere diretto a mitigare la gravità dei fatti che si stavano svolgendo, risulta funzionale – e, quindi, coerente - al contesto di violenza e grave minaccia posto in essere in danno del direttore di gara
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0030/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 36, comma 1, lett. b), CGS
Articoli
Art. 36 - Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara
1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;*
b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.*
2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:
a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;*
b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.*
* comma 1, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;”
* comma 1, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.”
*comma 2, lett. a) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;”
* comma 2, lett. b) così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 di cui si riporta il testo previgente: “b) per due mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.”