Corte federale d’appello – vizi della decisione impugnata - vizio di motivazione – sanzione – determinazione – soglia appena superiore al minimo – motivazione esplicita – non occorre

Non incorre in vizio di motivazione la decisione del Tribunale che, nel determinare la sanzione, si attesta su una soglia appena superiore al minimo; secondo il principio generale da tempo affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità “Nella determinazione della pena, il giudice non ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura di poco superiore. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di una motivazione esplicita poiché l'entità della pena in concreto irrogata lascia esplicitamente intendere in quale modo abbiano influito, nell'adempimento di essa alla gravità del fatto, i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen “ (in termini Cass. Pen. Sez. 1, 5.3.1985 n. 6375; più di recente conforme Cass. pen. Sez. 2^ 8.5.2013 n. 28852; nello stesso senso Cass. pen. Sez. 3^ 22.2.2019 n. 29968). Occorre invece una motivazione puntuale laddove la pena da irrogare superi significativamente i limiti minimi.

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0028/CFA/2025-2026/H

Presidente: Torsello

Relatore: Grillo

Riferimenti normativi: art. 106 CGS

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1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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