Sanzioni disciplinari – gravità dei fatti – rilevanza – gravità dell’illecito - commisurazione dell’entità della sanzione - necessità
L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva - il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva - impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA. SS.UU., n. 72/2023-2024). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, CGS, secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”. Ne consegue che solo quando venga correttamente compiuta tale operazione può realizzarsi una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente risultare proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 22/2023-2024). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato in modo non corretto la condotta dell’incolpato, incorrendo anche in una motivazione contraddittoria nella misura in cui, pur dando conto della gravità dell’illecito, aveva mantenuto la sanzione appena sopra il minimo edittale previsto, senza tenere in debito conto la pluralità delle condotte e delle parti offese, nonché le modalità delle condotte medesime).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0028/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS
Articoli
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.