Sanzioni disciplinari – carattere di afflittività – carattere di proporzionalità – carattere di ragionevolezza -– carattere di afflittività – natura retributiva – prevalenza
In tema di sanzioni, i concetti di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza in quanto di valenza generale sono declinabili in modo diverso secondo il settore ordinamentale di riferimento (penale, amministrativo, disciplinare, etc.): non è infrequente nel linguaggio comune l’accostamento della sanzione disciplinare sportiva alla pena vista quale sanzione penale. Tale assimilazione si presta ad una serie di equivoci, in quanto non si tiene in debito conto la peculiarità dell’ordinamento sportivo ed in specie del sistema disciplinare interno ad esso che ha connotati e caratteristiche diverse dalla pena come viene comunemente intesa. In linea generale l’afflittività della sanzione sembra attribuire a questa una natura cd. “retributiva”, nel senso che la sanzione, nella sua essenza logica, viene concepita come castigo per un male commesso; ma alla natura cd. “retributiva” può associarsi la funzione rieducativa in coerenza con il dettato costituzionale di cui all’art. 27, comma 3, Cost. In questo senso si è più volte pronunciato il Collegio di garanzia dello sport in tema di sanzioni inflitte ad atleti di giovanissima età facendo proprio richiamo al principio costituzionale contenuto nel menzionato art. 27, comma 3, Cost. (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 46/2017; Collegio di garanzia dello sport Sez. II, n. 3/2014). E ciò ancorché l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, sia solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche (CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0028/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS
Articoli
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.