Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ambito applicativo
L’art. 4 del CGS stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Tale disposizione impone quindi la tenuta, nei luoghi fissati per la disputa di un determinato incontro, di comportanti improntati a lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ad esso connessa e a tutte le fasi anche antecedenti collegate allo svolgimento dell’incontro medesimo.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0028/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.