Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ambito applicativo

L’art. 4 del CGS stabilisce che “i soggetti di cui all’art. 2 sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Tale disposizione impone quindi la tenuta, nei luoghi fissati per la disputa di un determinato incontro, di comportanti improntati a lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva ad esso connessa e a tutte le fasi anche antecedenti collegate allo svolgimento dell’incontro medesimo.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0028/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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