Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – condanna alle spese – esclusione - fattispecie
L’art. 55 CGS attribuisce la valutazione circa la condanna alle spese all’organo di giustizia, che può escluderla in ragione della novità delle questioni trattate nel giudizio, cioè per una ragione che costituirebbe motivo di compensazione per intero delle spese tra le parti qualora fosse ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ. (CFA., SS.UU. n. 5/2024-2025; CFA., SS. UU., n. 98/2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0027/CFA/2024-2025/H
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 55, comma 1, CGS; art. 92 CPC
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Art. 55 - Condanna alle spese
1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.