Tribunale federale – ricorso – deposito – termini – art. 30, comma 2, secondo periodo, Codice CONI - processo sportivo FIGC – applicabilità – controversie di natura economica - applicabilità
L’art. 30, comma 2, primo periodo, del Codice CONI – che dispone che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” - si applica anche al processo sportivo FIGC, ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (CFA., SS. UU., n. 5/2024-2025) secondo cui“[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il Codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4). Tale disposizione vale sia le azioni disciplinari che per quelle di natura economica poiché la norma appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e caratterizzano anche le controversie economiche, perché l’ordinato svolgimento dei campionati richiede che si faccia chiarezza il più rapidamente possibile sui flussi di cassa e le condizioni patrimoniali delle società da cui, ad esempio, discendono le disponibilità per le campagne acquisti. In senso contrario, non è decisivo il riferimento che la norma fa all’iniziativa del Procuratore generale, che evidentemente esclude solo l’ammissibilità di un’azione oltre i termini nei procedimenti diversi da quello disciplinare. E, d’altronde, la tesi si pone anche in contrasto con la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, orientata nel senso dell’ampiezza del campo di applicazione della norma che, vale, ad esempio, anche per le azioni di accertamento (decisione n. 54/2019).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0027/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 30, comma 2, primo periodo, CGS CONI; art. 3, comma 2 CGS
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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.