Processo sportivo in genere – intervento del terzo – art. 104 CGS - presupposti
L’art. 104 CGS CONI subordina l’intervento del terzo a tre condizioni: la titolarità di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata; il deposito dell’atto non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l’udienza; la specifica dimostrazione dell’interesse che lo giustifica (CFA, Sez. I, n. 29/2021-2022); (nella specie la Corte ha ritenuto inammissibile l’intervento in quanto la società non aveva dimostrato la posizione giuridica e l’interesse di cui sarebbe stata titolare; inoltre la posizione della società, ricorrente e poi reclamante in una vicenda parallela, era già stata definita dalle Sezioni unite e la sola possibilità di invocare in eventuali giudizi innanzi al Collegio di garanzia dello sport o in sede di revocazione una pronuncia favorevole alla reclamante costituisce una situazione di mero fatto, giuridicamente irrilevante e insufficiente a consentire la partecipazione al presente giudizio).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0027/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 104 CGS; art. 34 CGS CONI
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Art. 104 - Intervento del terzo
1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte federale di appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.