Tribunale federale – ricorso – deposito – termini – natura perentoria

Il termine di cui all’art. 30 CGS CONI per l’impugnazione al Tribunale federale ha carattere perentorio (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025) in quanto: in ambito endo-federale, vige il principio della natura tendenzialmente perentoria dei termini (art. 44, comma 6, CGS FIGC); per consolidata tradizione, i termini per introdurre un giudizio hanno carattere perentorio anche quando non siano espressamente qualificati come tali, poiché sono dettati al fine di garantire la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, che non può essere messa in discussione sine die; con riguardo all’art. 30 o alle analoghe disposizioni dei regolamenti giustiziali di singole federazioni sportive (nella specie: Federazione italiana scherma e Federazione italiana danza sportiva), il Collegio di garanzia dello sport ha affermato la natura perentoria sia del termine breve (Coll. gar. sport, SS.UU., n. 19/2020) che di entrambi i termini in questione (Coll. gar. sport., Sez. I, n. 54/2019; Coll. gar. sport, Sez. I, n. 6/2018); la giurisprudenza della Corte di cassazione ammette l’esistenza di termini implicitamente perentori in ragione dello scopo perseguito dalla norma (Cass. civ., Sez. trib., 20 luglio 2021, n. 20649, per l’impugnazione del provvedimento di diniego della c.d. “rottamazione ter” dinanzi alla Commissione tributaria; Cass. civ., Sez. II, 4 dicembre 2018, n. 31316, per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili fissato ex art. 331 c.p.c.; in generale, da ultimo, Cass. civ., SS.UU., 12 febbraio 2024); - la dizione del secondo periodo dell’art. 30, comma 2, CGS CONI (“Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”) è inequivoca nell’assegnare carattere decadenziale ai termini previsti dal precedente primo periodo; senza distinguere fra termine breve e termine lungo, al decorso del quale la ricordata disposizione non si applicherebbe. La partizione tra “atti o fatti”, da una parte, e “accadimento”, dall’altra, appare il frutto di una scelta stilistica dei redattori e non influisce sulla ricostruzione della portata della disposizione; il termine non è soggetto alla disciplina dell’art. 2965 cod. civ. poiché non è di origine convenzionale (ma deriva da una norma di un testo regolamentare adottato da un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico qual è il CONI - art. 1 d. lgs. 23 luglio 1999, n. 242 - e approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e appare funzionale alle esigenze di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del processo sportivo e lo rendono da questo punto di vista un unicum; il carattere perentorio, proprio del termine in questione, non appare tanto rigido da penalizzare ingiustamente le ragioni del ricorrente il quale, ricorrendone i presupposti, può sempre avvalersi della rimessione in termini.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0026/CFA/2024-2025/F

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 30 CGS CONI; art. 44, comma 6, CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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