Tribunale federale – ricorso – deposito – termini – termine breve – termine lungo – carattere assorbente
Il comma 2, primo periodo, dell’art. 30 del CGS CONI prescrive che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”. La disposizione reca due termini: uno c.d. breve (trenta giorni dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto) e uno c.d. lungo (un anno dall’accadimento). Come appare dall’uso della parola “comunque”, il termine lungo ha carattere assorbente, nel senso che, indipendentemente dal decorso del termine breve, l’avvenuto spirare del termine annuale costituisce un ostacolo insormontabile alla proposizione del ricorso. Si tratta, peraltro, di una tecnica ben conosciuta in diversi settori dell’ordinamento generale, sia pure con diversa, e forse più nitida, formulazione. Nel processo civile (artt. 326 e 327 cod. proc. civ.) e in quello amministrativo (art. 92 cod. proc. amm.), il termine per impugnare a pena di decadenza, salvo casi particolari, è di trenta o sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, in difetto di questa, di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Il che significa che, una volta decorso il termine lungo, l’impugnazione diviene inammissibile e non potrebbe essere rimessa in termine da una eventuale notificazione successiva (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0026/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 30, comma 2, primo periodo, CGS CONI; artt. 326 e 327 CPC; art. 92 CPA