Tribunale federale – ricorso – deposito – termini – art. 30, comma 2, secondo periodo, Codice CONI - processo sportivo FIGC - applicabilità

L’art. 30, comma 2, primo periodo, del Codice CONI – che dispone che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” - si applica anche al processo sportivo FIGC, ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (CFA., SS. UU., n. 5/2024-2025) secondo cui“[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il Codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0026/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 30, comma 2, primo periodo, CGS CONI; art. 3, comma 2 CGS FIGC

Articoli

  1. Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
  2. Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
  4. In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

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