Tribunale federale – ricorso – deposito – termini – art. 30, comma 2, secondo periodo, Codice CONI - processo sportivo FIGC - applicabilità
L’art. 30, comma 2, primo periodo, del Codice CONI – che dispone che “[i]l Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento” - si applica anche al processo sportivo FIGC, ai sensi dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC (CFA., SS. UU., n. 5/2024-2025) secondo cui“[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. Lungi dall’essere un compendio normativo impermeabile dall’esterno, il Codice di giustizia sportiva, là dove nulla dispone è integrato dalle pertinenti norme del codice del CONI (comma 2) oltre che dai principi generali del diritto dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché dalle regole di giustizia ed equità sportiva (comma 4).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0025/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 30, comma 2, primo periodo, CGS CONI; art. 3, comma 2 CGS FIGC