Giudizio e responsabilità disciplinare - comportamento costituente reato - cd. attività extrafunzionale – sospensione dei termini di conclusione del giudizio disciplinare
Il Collegio di garanzia del CONI, Seconda Sezione, con decisione n. 40/2024 - ha annullato con rinvio la decisione n. 10/2024 delle Sezioni Unite della Corte federale d’appello, ritenendo che “l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti”. La Corte federale d’appello, nel giudizio di rinvio, ha ritenuto di sospendere i termini di conclusione del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 38, comma 5, CGS CONI, in forza del richiamo operato dall’art. 3, comma 2, CGS FIGC, e dell’art.110, comma 5, CGS FIGC, sino alla definizione del giudicato in sede penale (irrevocabilità della sentenza di condanna, definitività della decisione di proscioglimento o della sentenza di assoluzione). Ciò in quanto - in disparte dai limiti che, in via generale, naturalmente incontra l’esercizio dei poteri istruttori degli organi inquirenti federali rispetto a condotte non riconducibili in via immediata allo svolgimento dell’attività sportiva (non costituendo questa né causa, né motivo, né occasione della condotta in contestazione) quanto, piuttosto, alla sfera privata del soggetto tesserato (cd. attività extrafunzionale) – né la Procura federale né la Procura nazionale dello sport hanno svolto autonomi atti di indagine per accertare i fatti. Né sono considerati sufficienti dal Collegio, ai fini della propria decisione nel merito, gli atti del procedimento penale (l’ordinanza cautelare del g.i.p.) finora resi disponibili. Ne consegue che, fermi restando il principio di autonomia sancito dall’art. 3, comma 3, CGS FIGC e la disciplina dettata dall’art. 39 CGS CONI in punto di efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, la Corte non può accertare né valutare i fatti al lume del parametro normativo individuato dal Collegio di Garanzia dello Sport, non avendo di tali fatti piena cognizione ed essendo gli stessi ancora sub judice nell’ambito di un procedimento penale tuttora in corso.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0023/CFA/2024-2025/C
Presidente: Lipari
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: art. 3, comma 1, CGS; art. 4, comma 1, CGS; art. 13-bis, comma 3, Statuto CONI; artt. 2, 5, comma 1, art. 12 e Allegato A Codice comportamento sportivo CONI; art. 38, comma 5, CGS CONI; art. 3, comma 2, CGS; art.110, comma 5, CGS
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Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 5 - Responsabilità delle persone fisiche
- Le persone fisiche soggette all’ordinamento federale, salvo diversa disposizione, sono responsabili delle violazioni, commesse a titolo di dolo o di colpa, delle norme loro applicabili.
- Il calciatore capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione della gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione eventualmente inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.
Art. 38 - Condotta violenta dei calciatori
1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.