Giudizio e responsabilità disciplinare - d.lgs. n. 39/2021 – condotte penalmente rilevanti di particolare gravità – sanzioni disciplinari – normativa regolamentare interna – Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024 - art. 28-bis del CGS -

Il legislatore nazionale, con il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, recante “Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, emanato in attuazione della legge delega n.86/2019 ed entrato in vigore il 31 agosto 2022, all’art.16 “Fattori di rischio e contrasto alla violenza di genere nello sport”, ha fatto obbligo alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del detto decreto, “le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.” (comma 1) e che il comma 5 del richiamato art.16 prevede, inoltre, che “I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale”. In tal modo, il legislatore nazionale ha selezionato una serie di condotte penalmente rilevanti, di particolare gravità, per le quali gli ordinamenti sportivi federali sono stati chiamati ad approntare una normativa interna per sancirne il rilievo in sede disciplinare; il legislatore federale ha provveduto ad adottare in data 31 agosto 2023 le Linee guida di cui innanzi (v. Comunicato Ufficiale n.87/A del 31 agosto 2023), ma non risulta, allo stato, che vi sia stata l’integrazione regolamentare, prescritta dal richiamato comma 5 dell’art.16, in punto di previsione di specifiche sanzioni disciplinari in relazione alle condotte sussumibili nelle suindicate fattispecie di reato. Tuttavia, fino al 27 agosto 2024 non vi è stata l’integrazione regolamentare, prescritta dal richiamato comma 5 dell’art.16, con riguardo alla previsione di specifiche sanzioni disciplinari in relazione alle condotte sussumibili nelle suindicate fattispecie di reato. La perdurante assenza della (invero doverosa) integrazione regolamentare ha privato finora di efficacia sostanziale la novella legislativa e non ha contribuito alla organica e univoca definizione del quadro normativo e sanzionatorio di riferimento. Tale integrazione si è realizzata con la pubblicazione, il 27 agosto 2024, del regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (Com. Uff. n. 68/A della FIGC, pubblicato il 27 agosto 2024) e della connessa modifica del CGS FIGC concernente l’apparato sanzionatorio (introduzione dell’art. 28-bis del CGS FIGC, Com. Uff. n. 69/A, pubblicato il 27 agosto 2024). In disparte ogni questione interpretativa sui contenuti e l’ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, dell’art. 28-bis del CGS FIGC, le disposizioni sanzionatorie nei confronti dei tesserati entrano in vigore, in virtù della norma transitoria, il 1° settembre 2024.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0023/CFA/2024-2025/B

Presidente: Lipari

Relatore: Tucciarello

Riferimenti normativi: legge 8 agosto 2019, n. 86; art. 16 d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39; Comunicato Ufficiale n.87/A del 31 agosto 2023; Comunicato Ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024; art. 28-bis del CGS

Articoli

1. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non adempiono agli obblighi previsti
dall’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e
Discriminazioni sono punite con la sanzione di una multa non inferiore ad euro 3.000,00 per le
società professionistiche e ad euro 300,00 per le società dilettantistiche.
2. Le Società sportive professionistiche e dilettantistiche che non inviano le dichiarazioni di cui ai
commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni sono punite per ciascun illecito con la sanzione di una multa non
inferiore ad euro 3.000,00 per le società professionistiche e ad euro 300,00 per le società
dilettantistiche.
3. Il Legale rappresentante che rilascia dichiarazioni non veritiere ai fini di attestare quanto previsto
dai commi 7 e 8 dell’art. 10 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non inferiore a tre mesi.
4. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni delle società sportive professionistiche e
dilettantistiche che non adempie agli obblighi previsti dall’art. 11 del Regolamento FIGC per la
Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni è punito con l’inibizione non
inferiore a un mese.
5. I tesserati che pongono in essere o tentino di porre in essere le condotte di abuso, violenza e/o
discriminazione di cui all’art. 4 del Regolamento FIGC per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi,
Violenze e Discriminazioni sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o,
nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
6. I tesserati che vengono meno al dovere di segnalazione di cui all’art. 9 del Regolamento FIGC
per la Prevenzione e il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni sono puniti con le sanzioni
di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
7. I tesserati che violano i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 e ss.mm.ii., sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o,
nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g), nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
8. I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità
individuale, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis,
604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies 609-undecies del codice penale,
sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la
sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il
settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.
Norma transitoria:
- i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025;
- i commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024.*

 

*Articolo aggiunto dal C.U. FIGC n. 69/A del 27.08.2024

 

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