Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell’illecito – applicabilità – ratio - presupposti
La continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 CGS, trova applicazione nell’ordinamento federale (CFA, Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023). La ratio di tale istituto è da rinvenirsi nell'apprezzamento del minor disvalore sociale che connota più illeciti che non scaturiscano da altrettanti diversi progetti, ma che invece conseguano ad un'unica determinazione; il più mite trattamento sanzionatorio risiede pertanto nella minore riprovevolezza complessiva dell'agente - che cede ai motivi a commettere l’illecito una sola volta, quando concepisce il disegno criminoso - e nella conseguente opportunità di mitigare l'effetto del cumulo delle pene, al quale viene sostituito un cumulo giuridico (Cass. Pen., SS.UU. 28.2.2013 n. 25939). Peraltro l’istituto della continuazione presuppone la sussistenza di una serie di elementi costitutivi, ossia 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” (cfr. CFA, Sez. I, n. 55/2022-2023) e che, con particolare riferimento a tale ultimo elemento, costituisca preciso onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso (CFA, Sez. II, n. 39/2022-2023). In questo senso, la Giustizia sportiva è allineata alla giurisprudenza statuale di legittimità, che da sempre ritiene che l'imputato che invochi la continuazione fra i vari reati per i quali è sottoposto a giudizio abbia l'onere di allegare gli specifici elementi dai quali possa desumersi l'identità del disegno criminoso (Cass. Pen., Sez. III, n. 41063/2019; Cass. Pen., Sez. II, n. 2224/2018; Cass. Pen. Sez. VI, n. 43441/2010; Cass. Pen. Sez. V, n. 18586/2004).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0021/CFA/2024-2025/D
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 14 CGS; art. 81 CP;
Articoli
Art. 14 - Circostanze aggravanti
1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver cagionato un danno patrimoniale;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa;
i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.
2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.