Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – pagamento retribuzioni – versamento delle ritenute previdenziali – collegamento funzionale - esclusione
Non sussiste alcun collegamento funzionale tra il pagamento delle retribuzioni ed il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, trattandosi di condotte autonome che rispondono a principi di diritto ed interessi giuridici ben distinti. Mentre è pacifico che la mancata corresponsione degli emolumenti costituisca sostanzialmente un inadempimento ad una obbligazione contrattuale, il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ha invece natura pubblicistica e “… il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte I della Costituzione” (cfr. C. Cost. 21.5.2014 n. 139). Sulla scorta di tale indirizzo, la Corte di cassazione ha quindi ritenuto che “… i contributi non costituisc[a]no parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua ‘ratio’ nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 25.6.2013 n. 29755). La mancata corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori di una società è pertanto da ritenersi totalmente scollegata dal dovere, in capo al datore di lavoro, di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali. Anzi, lungi dal ritenere assorbita la seconda condotta - che peraltro a determinate condizioni costituisce ipotesi di reato - rispetto alla prima, sempre la Corte di cassazione ha avuto modo di affermare altresì che è preciso onere del datore di lavoro “… quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare. Né, per escludere la punibilità, potrebbe essere richiamata la causa di giustificazione di cui all'articolo 51 del C.p., in quanto l'adempimento dell'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti non assume una valenza prioritaria e prevalente rispetto quello di versare i contributi previdenziali: infatti, nel conflitto tra il diritto del lavoratore a ricevere i versamenti previdenziali e quello alla retribuzione, va privilegiato il primo in quanto è il solo a ricevere, secondo una scelta del legislatore non irragionevole, tutela penalistica per mezzo della previsione di una fattispecie incriminatrice” (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 8.3.2023, n. 23945).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0021/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 85, lett. C), par. IV NOIF;