Corte federale d’appello - reclamo - motivi di reclamo - riunione dei ricorsi – potestà discrezionale del giudice – sindacabilità - esclusione
La riunione dei procedimenti è affidata alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice, e quindi nessuna censura può essere validamente mossa a carico delle sentenze impugnate in dipendenza della mancata riunione della trattazione dei ricorsi pendenti tra le stesse parti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1133/2011).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0021/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.