Corte federale d’appello - reclamo - riunione dei reclami – presupposti
La riunione dei reclami presuppone esclusivamente la ricorrenza di motivi di economia processuale che rendono opportuna la decisione contemporanea di più controversie (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 1994, n. 30), senza che ciò incida sull’autonomia dei singoli ricorsi (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 1995, n. 464) e senza implichi l’accertamento di un nesso teleologico fra i provvedimenti impugnati (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 1995, n. 1349) (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 dicembre 1999, n. 1769)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0021/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Casula
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS;
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.