Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – rilevanza delle condotte successive – assenza di elementi di reale resipiscenza – insussistenza delle attenuanti

In assenza sia di elementi fattuali oggettivamente riscontrabili denotativi di un genuino pentimento da parte dell’autore del comportamento che costituisce illecito disciplinare sia di iniziative concrete assunte dalla società sportiva, presso la quale il predetto è tesserato, finalizzate ad elidere le conseguenze dell’accaduto e a manifestare pubblicamente la propria dissociazione da comportamenti posti in essere, non vi è luogo per l’applicazione di alcuna circostanza attenuante, sia di quelle specificamente enumerate dall’articolo 13 C.G.S. sia di quella a contenuto generico di cui al comma 2 del predetto articolo 13, secondo il quale “gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della pena”. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto, altresì, che non potesse neppure assegnarsi rilievo, ai fini della diminuzione della sanzione in concreto irrogabile, alla eventuale richiesta di scuse, non accompagnata da una genuina e riscontrabile resipiscenza, ma verosimilmente finalizzata solo ad evitare le conseguenze sanzionatorie previste dall’ordinamento sportivo con riguardo ad atti e comportamenti in contrasto con le proprie prescrizioni).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0020/CFA/2025-2026/A

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1 e comma 2 CGS;

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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