revocazione e revisione –– rimedio eccezionale – non è un ulteriore grado di giudizio – ordinario rimedio impugnatorio – mancanza – inammissibilità della revocazione
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa, la revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio, ma un rimedio a carattere eccezionale e a critica vincolata, nel senso che non è ammesso rimettere in discussione decisioni inappellabili, se non per ragioni tassative indicate dalla norma. Ne consegue che, là dove ben poteva farsi ricorso ad un ordinario rimedio impugnatorio contro la decisione (poi) oggetto del ricorso per revocazione, all’indomani del passaggio in giudicato di tale decisione la revocazione non può più essere ammissibile. E’ evidente, infatti, che in tal caso (e diversamente opinando) la revocazione da rimedio straordinario si trasformerebbe in un rimedio ordinario la cui proponibilità non può però essere ammessa fuori dai termini entro i quali l’ordinamento ne consente la proposizione. Se è vero che il soggetto ricorrente ex art. 63 C.G.S. deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi mezzi di prova posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre ordinaria impugnazione, ciò vuol dire che egli dovrà portare all’attenzione del giudicante l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico del soggetto sanzionato dalla decisione in contestazione, nel termine “ordinario” di impugnazione. Pertanto, la scoperta o la sopravvenienza delle nuove prove in un termine successivo a quello ordinario devono essere determinate da ragioni oggettive e non già all’inerzia del soggetto sanzionato.
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0019/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Toschei
Riferimenti normativi: art. 63 CGS;
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Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.