Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza – sufficienza – DASPO
Per poter dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, SS.UU., n. 34/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, n. 13/2016). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che nell’esistenza di un DASPO e la sua mancata impugnazione – ovvero l’impugnazione con esito negativo - integrassero quegli indizi gravi, precisi e concordanti che permettono di «acquisire» la «ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» richiesta ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare sportiva e della conseguente irrogazione delle relative sanzioni. Inoltre, è stato considerato che l’irrogazione del DASPO nei confronti degli atleti tesserati non professionisti comporta il divieto, oltre che di accesso agli impianti, anche di partecipazione alle attività sportive (Cass., sez. III pen., 27.9.2021, n. 35481).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0018/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Tuccari
Riferimenti normativi: art. 44 CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.