Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ambito di applicazione - si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva
Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi di lealtà, probità e correttezza, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. “fair play)”, ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l’ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, Sez. I, n. 61/2024-2025). (Nel caso di specie la Corte, facendo applicazione di questo principio, ha ritenuto che il comportamento dell’atleta debba essere in ogni caso conforme alla clausola generale di cui all’art. 4 CGS, poiché tali obblighi gravano sul soggetto tesserato anche quando non si trovi sul campo di gioco ma sugli spalti, trattandosi di una situazione comunque collegata allo svolgimento dell’incontro, e che debbano essere rispettati anche nei rapporti con gli altri sostenitori, essendo comunque rapporti legati allo svolgimento dell’attività sportiva; e ciò vieppiù considerando l’esistenza di un recente orientamento ancora più “inclusivo” formatosi in seno al Collegio di Garanzia dello Sport (n. 10/2024), alla cui stregua «l’art. 4, comma 1, del CGS FIGC deve essere interpretato nel senso che è fatto obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sopra citati in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche – addirittura – economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti […]. In tal modo elidendo, a quanto sembra, anche il presupposto normativo della riferibilità dell’azione posta in essere all’attività sportiva»).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0018/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Tuccari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.