assistenza del difensore – necessità – procura rilasciata successivamente – efficacia sanante - esclusione

Nel giudizio innanzi alla Corte federale d’appello, premessa l’inesistenza di disposizioni statutarie che permettano alla parte di stare in giudizio personalmente, la previsione dell’obbligo della difesa tecnica, valevole sia quando la parte proponga il reclamo, sia quando vi resista, costituisce espressione di un principio più generale «[…] coerente con la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel tempo il contenzioso in materia di sport e della conseguente necessità di dover rispettare regole, anche processuali, dettate dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dai regolamenti adottati dalle singole Federazioni […]. Proprio il fine di consentire una effettiva tutela ai soggetti che operano nel mondo dello sport nei diversi gradi della giustizia sportiva, rende necessaria l’assistenza in tali giudizi di soggetti che professionalmente siano in grado di utilizzare gli strumenti che mette a loro disposizione l’ordinamento sportivo» (Collegio di Garanzia del CONI, 16.3.2018, n. 24). Per tali ragioni, dall’art. 100, comma 2, CGS, consegue l’onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato in assenza del difensore deve ritenersi inammissibile (CFA, Sez. I, n. 24/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 2/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 54/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 119/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 17/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 59/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che presupposto indefettibile per l’esercizio del ministero difensivo è il conferimento della procura alle liti che, nel caso di specie, mancava; la Corte ha poi reputato ininfluente la circostanza che al predetto legale fosse stato notificato l’avviso di fissazione d’udienza ex art. 103 CGS recante l’avvertimento ivi previsto; ciò in quanto si trattava di avviso di Segreteria che, al pari del presupposto reclamo, era stato notificato non ai legali direttamente, bensì alle parti sostanziali nei domicili rispettivamente eletti presso i vari avvocati, dunque senza alcuna previa verifica e valutazione dell’esistenza dello jus postulandi in capo a ciascuno di essi; operazioni, queste, di esclusiva spettanza del Collegio e, come tali, effettuabili soltanto nell’udienza di discussione).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0018/CFA/2025-2026/A

Presidente: Torsello

Relatore: Tuccari

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS;

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

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