Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio - commisurazione della sanzione alla gravità dell’illecito
Le ulteriori circostanze attenuanti atipiche previste dal comma 2 dell’art. 13 CGS FIGC rappresentano uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 119/2023-2024). Il che consente alla Corte, inoltre, di svolgere la funzione anche di giudice di equità e di proporzionare la sanzione in maniera ancor più effettiva alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022). E ciò anche in eccezionale deroga alla regola che, con specifico riguardo all’ipotesi nella quale concorrano una o più circostanze attenuanti, escluderebbe il potere del giudice di irrogare sanzioni al di sotto del limite della metà del minimo edittale (art. 15, comma 1, CGS FIGC).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0017/CFA/2025-2026/I
Presidente: Torsello
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS; art. 15, comma 1, CGS;
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Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.
Art. 15 - Concorso di circostanze
1. Se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave.
2. Se concorrono una o più circostanze aggravanti, la sanzione può essere aumentata, qualora riferita ad un parametro pecuniario o temporale, sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta quella immediatamente più grave.
3. Se concorrono insieme circostanze aggravanti ed attenuanti, gli organi di giustizia sportiva operano tra le stesse un giudizio di prevalenza o di equivalenza. Se ritengono prevalenti le circostanze aggravanti, tengono conto esclusivamente di tali circostanze ovvero, se ritengono prevalenti le circostanze attenuanti, tengono conto esclusivamente di queste ultime. Se ritengono che vi sia equivalenza applicano la sanzione prevista in assenza di circostanze.