Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – ammissione di responsabilità – collaborazione fattiva – mancanza – non è aggravante

L’“aver ammesso la responsabilità o l’aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l’accertamento di illeciti disciplinari” costituisce un’attenuante (prevista alla lett. e del comma 1 dell’art. 13 CGS FIGC) ma, in mancanza, non può essere valorizzata quale aggravante.

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0017/CFA/2025-2026/G

Presidente: Torsello

Relatore: Landi

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. e), CGS;

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

Salva in pdf