Sanzioni disciplinari – carattere di proporzionalità – criteri

La proporzionalità è principio normativo, di derivazione europea, che informa ogni atto di autonomia, anche di tipo negoziale, e chiama ad un’indagine trifasica, la quale si articola nell’accertamento dell’idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla norma. Ne deriva che la proporzionalità, lungi dal configurare un canone rigido e predeterminato, è misura – sempre flessibile – dell’azione ascrivibile tanto ai poteri pubblici quanto ai poteri privati e, al contempo, criterio di soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche giurisdizionale (CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026). (Nel caso di specie – riguardante il divieto di scommesse calcistiche – la Corte ha ritenuto che la limitazione a 1 anno di squalifica ed € 5.000 di ammenda – e dunque ben al di sotto del limite edittale prescritto dal comma 1 dell’art. 24 CGS FIGC – fosse del tutto proporzionata alle peculiarità del caso, individuate nell’unicità dell’episodio, nell’irrisorietà dell’importo scommesso, nella mancanza di vincite, come pure nel mancato collegamento con organizzazione esterne o, comunque, con fenomeni di alterazione di risultati).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0017/CFA/2025-2026/F

Presidente: Torsello

Relatore: Landi

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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