Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle persone fisiche e quelle a carico delle società – diversa ratio
Il potere di graduare la pena in ragione della gravità – declinata in concreto – dell’infrazione può travalicare i limiti edittali prescritti dal Regolatore federale, specie allorquando il destinatario del trattamento sanzionatorio è una persona fisica. Diversamente dalle sanzioni irrogate nei confronti dei sodalizi sportivi, specie con riguardo a quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi” in classifica, là dove è l’esigenza primaria di presidiare la regolarità delle competizioni a rendere quanto mai opportuno – salvo casi eccezionali (CFA, Sez. I, n. 129/2023-2024) – che il giudice eserciti il suo potere discrezionale entro il perimetro sanzionatorio segnato dai limiti edittali (CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025), le pene che hanno come destinataria una persona fisica, proprio perché connotate da finalità essenzialmente retributive ma anche di tipo generalpreventivo, devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione nonché della personalità dell’agente, desumibile da molteplici indicatori, come l’intensità del dolo, il grado della colpa, l’eventuale recidiva, il comportamento post factum (CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0017/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 12 CGS;
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Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.